> a parere di Francesco Biancuzzi questa documentazione sembra incompleta.
Da leggere in ordine:
1. Nell’atto di citazione il condominio scrive:” …il Consulente del Condominio attore, Dott.Stefano Picardi ha concluso che, relativamente al periodo 2000/2006, dalla documentazione consegnata dal precedente amministratore Signor Biancuzzi Giuseppe al nuovo amministratore condominiale Rag.Piscitelli Marco, emerge un residuo positivo di cassa per l’importo di euro 26.000″
2. Il Tribunale nomina il perito con questo esatto quesito:
“Proceda il Consulente, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e tenuto conto dei bilanci consuntivi approvati in sede assembleare, alla ricostruzione contabile dell’intera gestione condominiale operata dal convenuto; determini all’esito I’eventuale saldo creditorio del
Condominio”.
3. La documentazione presa in esame è dunque la seguente:
– Rendiconto gestione revisione bilanci arretrati 1/1/2000 31/12/2005 (all.4), approvato in data 2/7/2007;
– Consuntivo gestione 2002, approvato in data 16/4/2003 (a11. 6);
– Prospetti libro cassa consuntivo relativi ai lavori straordinari dell’anno 2000 ed alle gestioni ordinarie degli anni 2003, 2004,
2005 e 2006 (in fascicolo Biancuzzi);
– Copie dei documenti giustificativi di spesa presenti nel fascicolo del Condominio (fatture, ricevute ecc.);
– Perizia di parte del Condominio, redatta dal CTP Dott. Stefano Picardi (in atti).
4. Il perito del Tribunale su cui si fonda l’intero giudizio termina così:
“Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base della documentazione prodotta in giudizio, riguardante esclusivamente le spese
delle gestioni di cui all’atto di citazione (lavori straordinari 2000 e gestioni ordinarie 2000, 2003, 2004, 2005 e 2006), non è possibile ricostruire compiutamente l’intera gestione condominiale operata dal convenuto. Tuttavia dal confronto tra le spese indicate dal Sig. Biancuzzi nei rispettivi consuntivi predisposti dal medesimo e quelle che risultano documentate in atti emerge un maggiore avanzo di cassa € 31.756176 , che dovrebbe risultare come giacenza a favore del Condominio alla fine della gestione del Sig. Biancuzzi. (Ovviamente nelle differenze non è calcolata la retribuzione di Biancuzzi e nell’approvazione del bilancio 2003 viene riportata una cifra del conguaglio 2002 errato per euro 16.394,32).
5. La sentenza di primo grado così recita:
> Che vuol dire che il bilancio consuntivo del 2002 in mancanza di documentazione relativa alle rate versate dai condomini il loro ammontare deve considerarsi pari all’importo riscontrabile nel consuntivo approvato?
> non è stata mai fornita alcuna allegazione dei giustificativi mancanti?
6. Alcune spese che mio padre citava nelle sue osservazioni sono state ritrovate da me ed allegate all’ultima nota dell’avvocato prima della sentenza di secondo grado. Si tratta di spese dell’acea per 2235 euro, e due spese di manutenzione per circa 2400 euro, che sono state completamente ignorate dal tribunale, ma che mio padre aveva scritto erano in via di acquisizione.
Si legge nella perizia di Petrina:
“Il Sig. Biancuzzi sostiene che il bilancio della gestione revisione 2000 – 2005 approvato contiene importi inesatti di conguaglio 2002 (€ 14.497,23 anziche € 30.891,55) e di rate versate dai condomini (€255.613,64 anziché 291.023,18) (v.all.6).
Tuttavia, il bilancio 2002 (approvato) non è oggetto di contestazione (non sarà oggetto di contestazione ma il giudice ti ha detto di tenure da conto dei bilanci consuntivi approvati in sede assembleare, e quello del 2002 lo è! Poi per ricostruire l’intera situazione contabile della gestione Biancuzzi ti serve anche il bilancio 2002, quindi per me non puoi escluderlo, anche perché da lì inizia il 2003!) e non viene menzionato né nell’atto di citazione né nella comparsa di costituzione e risposta (giusto! fino alla sentenza di primo grado non vi è traccia negli scritti difensivi. Però nella perizia di Petrina si trova tutto del bilancio 2002); per quanto riguarda le rate versate dai condomini, le medesime sono indicate nel consuntivo approvato e non possono comunque essere verificate in mancanza di documentazione prodotta.